Art. 5
Mezzi supplementari straordinari e temporanei per far fronte alle conseguenze della crisi COVID-19
In vigore dal 14 dic 2020
Mezzi supplementari straordinari e temporanei per far fronte alle conseguenze della crisi COVID-19
1. Al solo scopo di far fronte alle conseguenze della crisi COVID-19 mediante il regolamento del Consiglio che istituisce uno strumento dell’Unione europea per la ripresa e la legislazione settoriale ivi menzionata:
a)
alla Commissione è conferito il potere di contrarre sui mercati dei capitali prestiti per conto dell’Unione per un importo massimo di 750 000 milioni di EUR a prezzi 2018. Le operazioni di assunzione di prestiti sono effettuate in euro;
b)
fino 360 000 milioni di EUR a prezzi 2018 dei prestiti contratti possono essere usati per erogare prestiti e, in deroga all’, fino a 390 000 milioni di EUR a prezzi 2018 possono essere destinati alle spese.
L’importo di cui al primo comma, lettera a), è adeguato mediante un deflatore fisso del 2 % annuo. Ogni anno la Commissione comunica al Parlamento europeo e al Consiglio l’importo a seguito dell’adeguamento.
La Commissione gestisce l’assunzione dei prestiti di cui al primo comma, lettera a), in modo tale che non siano effettuate nuove assunzioni nette di prestiti dopo il 2026.
2. Per i prestiti contratti per essere destinati alle spese di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), del presente articolo, il rimborso del capitale e il pagamento dei relativi interessi sono a carico del bilancio dell’Unione. Gli impegni di bilancio possono essere ripartiti su più esercizi in frazioni annue a norma dell’articolo 112, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (9).
Il calendario dei rimborsi dei prestiti di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), del presente articolo è fissato, secondo il principio della sana gestione finanziaria, in modo da ridurre costantemente e prevedibilmente le passività. I rimborsi del capitale iniziano prima della fine del periodo del QFP 2021-2027, con un importo minimo, nella misura in cui gli importi inutilizzati dei pagamenti di interessi dovuti nell’ambito dell’assunzione di prestiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo lo consentono, nel rispetto della procedura di cui all’articolo 314 TFUE. Tutte le passività indotte dal potere eccezionale e temporaneo della Commissione di contrarre prestiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono rimborsate integralmente al più tardi entro il 31 dicembre 2058.
Gli importi dovuti dall’Unione in un dato anno per il rimborso del capitale dei prestiti di cui al primo comma del presente paragrafo non superano il 7,5 % dell’importo massimo da destinare alle spese di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b).
3. La Commissione prende le necessarie disposizioni per l’amministrazione delle operazioni di assunzione di prestiti. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio su tutti gli aspetti della sua strategia di gestione del debito a cadenza periodica e in modo articolato. La Commissione predispone un calendario delle emissioni contenente le date e i volumi di emissione previsti per l’anno successivo, nonché un piano che specifichi i previsti pagamenti di capitale e interessi, e lo comunica al Parlamento europeo e al Consiglio. La Commissione aggiorna tale calendario periodicamente.
Storico versioni
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