Art. 2
Categorie di risorse proprie e metodi specifici per il loro calcolo
In vigore dal 14 dic 2020
Categorie di risorse proprie e metodi specifici per il loro calcolo
1. Costituiscono risorse proprie iscritte nel bilancio dell’Unione le entrate provenienti:
a)
dalle risorse proprie tradizionali costituite da prelievi, premi, importi supplementari o compensativi, importi o elementi aggiuntivi, dazi della tariffa doganale comune e altri dazi fissati o da fissare da parte delle istituzioni dell’Unione sugli scambi con paesi terzi, dazi doganali sui prodotti che rientrano nell’ambito di applicazione del trattato, ormai scaduto, che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio, nonché contributi e altri dazi previsti nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero;
b)
dall’applicazione di un’aliquota uniforme di prelievo dello 0,30 % per tutti gli Stati membri al gettito IVA totale riscosso per tutte le forniture imponibili diviso per l’aliquota IVA media ponderata calcolata per l’anno civile pertinente, come previsto dal regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio (4). Per ciascuno Stato membro, la base imponibile IVA da prendere in considerazione a tal fine non supera il 50 % dell’RNL;
c)
dall’applicazione di un’aliquota uniforme di prelievo sul peso dei rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati generati in ciascuno Stato membro. L’aliquota uniforme di prelievo è pari a 0,80 EUR per chilogrammo. Ad alcuni Stati membri si applica una riduzione forfettaria annua definita al paragrafo 2, terzo comma;
d)
dall’applicazione di un’aliquota uniforme di prelievo, da determinare nel quadro della procedura di bilancio, tenuto conto di tutte le altre entrate, alla somma dell’RNL di tutti gli Stati membri.
2. Ai fini del paragrafo 1, lettera c), del presente articolo, per «plastica» si intende un polimero ai sensi dell’, punto 5), del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), a cui possono essere stati aggiunti additivi o altre sostanze; i termini «rifiuti di imballaggio» e «riciclaggio» sono intesi nell’accezione attribuita a tali termini rispettivamente all’, punto 2), e all’, punto 2 quater, della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e come utilizzati nella decisione 2005/270/CE della Commissione (7).
Il peso dei rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati è calcolato come differenza tra il peso dei rifiuti di imballaggio di plastica prodotti in uno Stato membro in un determinato anno e il peso dei rifiuti di imballaggio di plastica riciclati nello stesso anno, determinato a norma della direttiva 94/62/CE.
I seguenti Stati membri hanno diritto a riduzioni forfettarie annue, espresse a prezzi correnti, da applicare al loro rispettivo contributo ai sensi del paragrafo 1, lettera c), a concorrenza di 22 milioni di EUR per la Bulgaria, 32,1876 milioni di EUR per la Cechia, 4 milioni di EUR per l’Estonia, 33 milioni di EUR per la Grecia, 142 milioni di EUR per la Spagna, 13 milioni di EUR per la Croazia, 184,0480 milioni di EUR per l’Italia, 3 milioni di EUR per Cipro, 6 milioni di EUR per la Lettonia, 9 milioni di EUR per la Lituania, 30 milioni di EUR per l’Ungheria, 1,4159 milioni di EUR per Malta, 117 milioni di EUR per la Polonia, 31,3220 milioni di EUR per il Portogallo, 60 milioni di EUR per la Romania, 6,2797 milioni di EUR per la Slovenia e 17 milioni di EUR per la Slovacchia.
3. Ai fini del paragrafo 1, lettera d), l’aliquota uniforme di prelievo si applica all’RNL di ciascuno Stato membro.
L’RNL di cui al paragrafo 1, lettera d), è l’RNL annuale ai prezzi di mercato, determinato dalla Commissione in applicazione del regolamento (UE) n. 549/2013.
4. Per il periodo 2021-2027, gli Stati membri seguenti beneficiano di una riduzione lorda del loro contributo annuo basato sull’RNL ai sensi del paragrafo 1, lettera d), pari a 565 milioni di EUR per l’Austria, a 377 milioni di EUR per la Danimarca, a 3 671 milioni di EUR per la Germania, a 1 921 milioni di EUR per i Paesi Bassi e a 1 069 milioni di EUR per la Svezia. Questi importi sono espressi a prezzi del 2020 e adeguati ai prezzi correnti applicando l’ultimo deflatore del prodotto interno lordo per l’Unione espresso in euro, fornito dalla Commissione, disponibile al momento della preparazione del progetto di bilancio. Tali riduzioni lorde sono finanziate da tutti gli Stati membri.
5. Se, all’inizio dell’esercizio, il bilancio dell’Unione non è stato ancora adottato, le aliquote uniformi di prelievo basate sull’RNL fissate in precedenza continuano ad applicarsi fino all’entrata in vigore delle nuove aliquote.
Storico versioni
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