Art. 3

Informazioni che l’operatore o il conducente di un veicolo o di una nave per bestiame deve presentare al punto di entrata nell’Unione

In vigore dal 16 nov 2020
Informazioni che l’operatore o il conducente di un veicolo o di una nave per bestiame deve presentare al punto di entrata nell’Unione 1.   Gli Stati membri provvedono affinché l’operatore o il conducente di un veicolo o di una nave per bestiame, al momento dell’arrivo nell’Unione da Algeria, Egitto, Israele, Libano, Libia, Marocco, Palestina, Siria, Tunisia o Turchia, sia direttamente che dopo un transito attraverso un altro paese terzo, fornisca all’autorità competente dello Stato membro in cui si trova il punto di entrata nell’Unione informazioni da cui risulti che il vano bestiame o di carico, la carrozzeria del veicolo (ove applicabile), la rampa di carico, le attrezzature che sono venute a contatto con gli animali, le ruote e la cabina del conducente, nonché gli eventuali indumenti e stivali di protezione usati durante lo scarico sono stati puliti e disinfettati dopo l’ultimo scarico degli animali. 2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono comprese in una dichiarazione redatta in conformità al modello di cui all’allegato I, o in qualsiasi altro formato equivalente che comprenda almeno le informazioni stabilite da detto modello. 3.   L’originale della dichiarazione di cui al paragrafo 2 è conservato dall’autorità competente per un periodo di tre anni dal suo ricevimento.
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