Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
In vigore dal 16 nov 2020
Oggetto e ambito di applicazione
La presente decisione stabilisce norme relative alla pulizia e alla disinfezione dei veicoli e delle navi che trasportano animali terrestri e dei veicoli che trasportano mangime per animali terrestri se tali veicoli o navi ritornano nell’Unione da Algeria, Egitto, Israele, Libano, Libia, Marocco, Palestina, Siria, Tunisia o Turchia.
La presente decisione non si applica ai movimenti a carattere non commerciale degli animali da compagnia delle specie elencate nell’allegato I del regolamento (UE) n. 576/2013 di cui all’ di tale regolamento.
Storico versioni
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