Art. 2

Definizioni

In vigore dal 16 nov 2020
Definizioni Ai fini della presente decisione si intende per «veicolo o nave per bestiame» un veicolo o una nave che sono o sono stati adibiti al trasporto di animali terrestri.
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Definizioni (Art. 2 Decisione (UE) 2020/1723) — Testo vigente | Portale Normativo