Art. 4

Controlli sui veicoli per bestiame che devono essere effettuati al punto di entrata nell’Unione

In vigore dal 16 nov 2020
Controlli sui veicoli per bestiame che devono essere effettuati al punto di entrata nell’Unione 1.   L’autorità competente dello Stato membro in cui si trova il punto di entrata nell’Unione effettua controlli visivi sui veicoli per bestiame provenienti da Algeria, Egitto, Israele, Libano, Libia, Marocco, Palestina, Siria, Tunisia e Turchia, sia direttamente che dopo un transito attraverso un altro paese terzo, al fine di verificare se sono stati adeguatamente puliti e disinfettati. 2.   Qualora dai controlli visivi di cui al paragrafo 1 risulti che la pulizia e la disinfezione del veicolo per bestiame sono state effettuate adeguatamente, o qualora l’autorità competente abbia ordinato, organizzato ed effettuato un’ulteriore disinfezione dei veicoli per bestiame previamente puliti, l’autorità competente ne dà attestazione mediante il rilascio di un certificato conforme al modello di cui all’allegato II. 3.   Qualora dai controlli visivi di cui al paragrafo 1 risulti che la pulizia e la disinfezione del veicolo per bestiame non sono state effettuate adeguatamente, l’autorità competente adotta una delle seguenti misure: a) dispone che il veicolo per bestiame venga sottoposto a pulizia e disinfezione adeguate in un luogo designato dall’autorità competente, ubicato il più possibile vicino al punto di entrata nel territorio dello Stato membro interessato, e successivamente rilascia il certificato di cui al paragrafo 2; b) nei casi in cui non esista un impianto idoneo per la pulizia e la disinfezione in prossimità del punto di entrata o vi sia il rischio che residui di prodotti di origine animale possano fuoriuscire dal veicolo per bestiame non sottoposto a pulizia: i) nega l’ingresso nell’Unione del veicolo per bestiame; o ii) effettua una disinfezione preliminare in loco del veicolo per bestiame che non è stato adeguatamente pulito e disinfettato in attesa dell’applicazione delle misure di cui alla lettera a). 4.   L’originale del certificato di cui al paragrafo 2 è conservato dall’operatore o dal conducente del veicolo per bestiame per un periodo di tre anni. Una copia di tale certificato è conservata dall’autorità competente per un periodo di tre anni dal suo ricevimento. 5.   Tutti i costi sostenuti a norma dei paragrafi da 1 a 4 sono a carico degli operatori responsabili.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2020:1723:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo