Art. 5

Controlli sulle navi per bestiame che devono essere effettuati al punto di uscita dall’Unione

In vigore dal 16 nov 2020
Controlli sulle navi per bestiame che devono essere effettuati al punto di uscita dall’Unione 1.   L’autorità competente dello Stato membro in cui si trova il punto di uscita di una nave per bestiame effettua controlli visivi al fine di verificare che quest’ultima sia stata adeguatamente pulita e disinfettata, prima del carico degli animali, al momento di effettuare il primo viaggio dall’Unione dopo essere ritornata da Algeria, Egitto, Israele, Libano, Libia, Marocco, Palestina, Siria, Tunisia o Turchia, sia direttamente che dopo un transito attraverso un altro paese terzo. 2.   Qualora dai controlli visivi di cui al paragrafo 1 risulti che la pulizia e la disinfezione sono state effettuate adeguatamente, l’autorità competente autorizza il carico degli animali. 3.   Qualora dai controlli visivi di cui al paragrafo 1 risulti che la pulizia e la disinfezione della nave per bestiame non sono state effettuate adeguatamente, l’autorità competente adotta una delle seguenti misure: a) dispone che la nave per bestiame venga sottoposta a pulizia e disinfezione adeguate in un luogo designato dall’autorità competente; b) non autorizza il carico degli animali. 4.   Tutti i costi sostenuti a norma dei paragrafi 1, 2 e 3 sono a carico degli operatori responsabili.
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