Art. 6
Controlli sui veicoli che trasportano mangime al punto di entrata nell’Unione
In vigore dal 16 nov 2020
Controlli sui veicoli che trasportano mangime al punto di entrata nell’Unione
L’autorità competente dello Stato membro in cui si trova il punto di entrata nell’Unione può sottoporre qualsiasi veicolo che trasporta mangime da Algeria, Egitto, Israele, Libano, Libia, Marocco, Palestina, Siria, Tunisia o Turchia, o che abbia trasportato mangime verso tali paesi, per il quale non si può escludere l’esistenza di un rischio significativo di introduzione dell’afta epizootica nel territorio dell’Unione, a una pulizia o disinfezione in loco delle ruote o di qualsiasi altra parte del veicolo che si ritenga necessaria per attenuare tale rischio.
Storico versioni
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