Art. 23

Disposizioni transitorie

In vigore dal 27 apr 2020
Disposizioni transitorie 1.   La decisione BCE/2013/54 continua ad applicarsi per un periodo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente decisione. 2.   I fabbricanti accreditati che hanno ottenuto l'accreditamento o l'accreditamento provvisorio ai sensi della decisione BCE/2013/54 si considerano accreditati ai sensi della presente decisione a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione. 3.   Tutte le procedure avviate o pendenti in relazione agli accreditamenti concessi a norma della decisione BCE/2013/54 sono completate in conformità alla presente decisione, in particolare tutte le procedure avviate o pendenti in relazione a: a) ispezioni di sicurezza o di qualità, iniziali o di controllo, ai sensi dell'; b) valutazione dell’osservanza dei requisiti inerenti all’accreditamento ai sensi dell'; c) concessione di accreditamenti ai sensi dell'; d) adozione di una decisione ai sensi degli articoli da 16 a 19; e) riesame di azioni o decisioni di cui alle lettere da a) a d). Tutte le procedure avviate o pendenti sono completate entro la scadenza del termine di cui al paragrafo 1.
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Disposizioni transitorie (Art. 23 Decisione (UE) 2020/637) — Testo vigente | Portale Normativo