Art. 23
Disposizioni transitorie
In vigore dal 27 apr 2020
Disposizioni transitorie
1. La decisione BCE/2013/54 continua ad applicarsi per un periodo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente decisione.
2. I fabbricanti accreditati che hanno ottenuto l'accreditamento o l'accreditamento provvisorio ai sensi della decisione BCE/2013/54 si considerano accreditati ai sensi della presente decisione a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione.
3. Tutte le procedure avviate o pendenti in relazione agli accreditamenti concessi a norma della decisione BCE/2013/54 sono completate in conformità alla presente decisione, in particolare tutte le procedure avviate o pendenti in relazione a:
a)
ispezioni di sicurezza o di qualità, iniziali o di controllo, ai sensi dell';
b)
valutazione dell’osservanza dei requisiti inerenti all’accreditamento ai sensi dell';
c)
concessione di accreditamenti ai sensi dell';
d)
adozione di una decisione ai sensi degli articoli da 16 a 19;
e)
riesame di azioni o decisioni di cui alle lettere da a) a d).
Tutte le procedure avviate o pendenti sono completate entro la scadenza del termine di cui al paragrafo 1.
Storico versioni
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