Art. 7

Controlli sulla qualità dei dati

In vigore dal 5 dic 2019
Controlli sulla qualità dei dati Le ANC verificano e assicurano la qualità e l’affidabilità dei fattori per il calcolo della contribuzione raccolti dai soggetti obbligati al pagamento ai sensi dell’, paragrafi 2 e 3, prima di trasmetterli alla BCE. Le ANC applicano controlli di qualità per valutare se è stata seguita la metodologia di cui all’. La BCE non corregge o modifica i dati relativi ai fattori per il calcolo della contribuzione forniti dai soggetti obbligati al pagamento. Ogni correzione o modifica dei dati è effettuata dai soggetti obbligati al pagamento e da essi trasmessa alle ANC. Le ANC trasmettono alla BCE ogni dato corretto o modificato che ricevono. Nel trasmettere i dati relativi ai fattori per il calcolo della contribuzione, le ANC: a) forniscono informazioni su ogni significativa evoluzione indicata da tali dati; e b) comunicano alla BCE le ragioni di ogni correzione o modifica sostanziale dei dati. Le ANC assicurano che la BCE ottenga le necessarie correzioni o modifiche dei dati.
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Controlli sulla qualità dei dati (Art. 7 Decisione (UE) 2019/38) — Testo vigente | Portale Normativo