Art. 6

Date di invio

In vigore dal 5 dic 2019
Date di invio 1.   I soggetti obbligati al pagamento i cui fattori per il calcolo della contribuzione sono determinati ai sensi dell’, paragrafi 2 e 3, forniscono i fattori per il calcolo della contribuzione alla pertinente ANC entro la fine della giornata lavorativa della data di invio per la segnalazione trimestrale relativa al terzo trimestre specificata all’, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 del periodo di contribuzione per cui è calcolato il contributo o del successivo giorno lavorativo se la data di invio non è un giorno lavorativo. 2.   Le ANC trasmettono alla BCE i fattori per il calcolo della contribuzione di cui al paragrafo 1 entro la fine della giornata lavorativa del decimo giorno lavorativo successivo alla data di invio di cui al paragrafo 1. Di seguito, la BCE verifica i dati ricevuti entro quindici giorni lavorativi dalla ricezione. Ove richieste in proposito dalla BCE, le ANC forniscono spiegazioni o chiarimenti sui dati. 3.   La BCE garantisce a ciascun soggetto obbligato al pagamento l’accesso ai propri fattori per il calcolo della contribuzione entro il 15 gennaio dell’anno successivo al periodo di contribuzione. I soggetti obbligati al pagamento dispongono di quindici giorni lavorativi per presentare le proprie osservazioni sui fattori per il calcolo della contribuzione e per trasmettere dati rivisti affinché vengano presi in esame, nel caso in cui considerino non corretti i fattori per il calcolo della contribuzione. Tale periodo decorre dal giorno in cui i soggetti obbligati al pagamento hanno avuto la possibilità di accedere ai fattori per il calcolo della contribuzione. Di seguito, i fattori per il calcolo della contribuzione sono applicati per il calcolo dei contributi annuali per le attività di vigilanza. Eventuali modifiche dei dati ricevute dopo tale periodo non saranno prese in considerazione e di conseguenza non comporteranno una modifica dei fattori per il calcolo della contribuzione.
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