Art. 4

Notifica della deduzione delle attività e/o dell’importo dell’esposizione al rischio delle filiazioni stabilite in Stati membri non partecipanti e in paesi terzi

In vigore dal 5 dic 2019
Notifica della deduzione delle attività e/o dell’importo dell’esposizione al rischio delle filiazioni stabilite in Stati membri non partecipanti e in paesi terzi I soggetti obbligati al pagamento che intendono escludere le attività e/o l’importo dell’esposizione al rischio delle filiazioni stabilite in Stati membri non partecipanti e in paesi terzi ai sensi dell’, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41), notificano alla BCE la loro decisione al più tardi entro il 30 settembre del periodo di contribuzione per cui è calcolato il contributo. La notifica indica se la deduzione del contributo di filiazioni stabilite in Stati membri non partecipanti e in paesi terzi si applica al fattore per il calcolo della contribuzione dell’importo complessivo dell’esposizione al rischio, al fattore per il calcolo della contribuzione delle attività totali o a entrambi. Se la BCE non riceve tale notifica entro il 30 settembre del periodo di contribuzione per cui è calcolato il contributo, l’importo complessivo dell’esposizione al rischio e le attività totali sono determinate conformemente all’, paragrafo 1. Se più di una notifica giunge alla BCE per tempo, prevale l’ultima notifica ricevuta dalla BCE entro il 30 settembre del periodo di contribuzione per cui è calcolato il contributo.
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Notifica della deduzione delle attività e/o dell’importo dell’esposizione al rischio delle filiazioni stabilite in Stati membri non partecipanti e in paesi terzi (Art. 4 Decisione (UE) 2019/38) — Testo vigente | Portale Normativo