Art. 3
Metodologia per la determinazione dei fattori per il calcolo della contribuzione
In vigore dal 5 dic 2019
Metodologia per la determinazione dei fattori per il calcolo della contribuzione
1. Per i soggetti e i gruppi vigilati soggetti a obbligo di segnalazione a fini prudenziali e i gruppi vigilati che non hanno informato la BCE conformemente all’ in merito alla propria decisione di escludere le attività e/o l’importo dell’esposizione al rischio delle filiazioni stabilite in Stati membri non partecipanti e in paesi terzi, la BCE determina i relativi fattori di calcolo della contribuzione in conformità con quanto segue.
a)
L’importo complessivo dell’esposizione al rischio per la pertinente data di riferimento di cui all’, paragrafo 3, lettera ba), o bc), del regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41) è determinato facendo riferimento al modello «requisiti di fondi propri» della segnalazione comune (COREP) contenuto nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 (di seguito «il modello sui requisiti di fondi propri») trasmesso dalle ANC alla BCE ai sensi della decisione BCE/2014/29. Per una succursale tenuta a contribuzione e per due o più succursali tenute a contribuzione che sono considerate come un’unica succursale ai sensi dell’, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41), l’importo complessivo dell’esposizione al rischio è zero.
b)
Le attività totali per la pertinente data di riferimento di cui all’, paragrafo 3, lettera ba), bb) o bc), del regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41) sono determinate facendo riferimento ai modelli «stato patrimoniale: attività» della segnalazione finanziaria (FINREP) contenuti negli allegati III e IV del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014; e ai modelli «stato patrimoniale: attività» di cui agli allegati I, II, IV e V e ai punti per la segnalazione finanziaria a fini di vigilanza di cui all’allegato III del regolamento (UE) 2015/534 (BCE/2015/13) comunicati dalle ANC alla BCE ai sensi della decisione BCE/2014/29 e del regolamento 2015/534 (BCE/2015/13). Nel caso di una succursale tenuta a contribuzione, il direttore di tale succursale o, in caso di indisponibilità del direttore, l’organo di gestione dell’ente creditizio che istituisce la succursale certifica le attività totali della succursale mediante una lettera della direzione trasmessa alla pertinente ANC.
2. Per i gruppi vigilati soggetti a obbligo di segnalazione a fini prudenziali che informano la BCE conformemente all’ in merito alla propria decisione di escludere le attività e/o l’importo dell’esposizione al rischio delle filiazioni stabilite in Stati membri non partecipanti e in paesi terzi, la BCE determina i relativi fattori di calcolo della contribuzione sulla base dei dati calcolati da tali gruppi vigilati in conformità con le seguenti lettere a) e b) e trasmessi dagli stessi alla pertinente ANC ai sensi dell’.
a)
L’importo complessivo dell’esposizione al rischio per la pertinente data di riferimento di cui all’, paragrafo 3, lettera ba), o bc), del regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41) è determinato facendo riferimento al modello sui requisiti di fondi propri, da cui sono dedotti:
i)
il contributo all’importo complessivo dell’esposizione al rischio del gruppo da parte delle filiazioni stabilite in Stati membri non partecipanti e in paesi terzi, segnalato nel modello «Solvibilità del gruppo: informazioni sulle filiazioni» del COREP, contenuto nell’allegato I al regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 (di seguito «modello sulla solvibilità del gruppo: informazioni sulle filiazioni»); e
ii)
il contributo all’importo complessivo dell’esposizione al rischio del gruppo da parte delle filiazioni stabilite in Stati membri non partecipanti non incluso nel modello sulla solvibilità del gruppo: informazioni sulle filiazioni e segnalato in conformità all’allegato I della presente decisione.
b)
Le attività totali per la pertinente data di riferimento di cui all’, paragrafo 3, lettera ba), bb) o bc), del regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41) sono determinate aggregando le attività totali indicate nei rendiconti finanziari obbligatori di tutti i soggetti vigilati all’interno del gruppo vigilato stabiliti negli Stati membri partecipanti, se disponibili, o altrimenti aggregando le attività totali riportate nel pacchetto o nei pacchetti di segnalazioni usati dai soggetti vigilati o dal gruppo di enti creditizi tenuti a contribuzione per la redazione dei conti consolidati a livello di gruppo. Al fine di evitare un doppio conteggio, il soggetto obbligato al pagamento ha la facoltà di eliminare le posizioni infragruppo tra tutti i soggetti vigilati stabiliti in Stati membri partecipanti. L’avviamento incluso nei bilanci consolidati dell’impresa madre di un gruppo vigilato è incluso nell’aggregazione; l’esclusione dell’avviamento imputato a filiazioni stabilite in Stati membri non partecipanti e paesi terzi è facoltativa. Nel caso in cui un soggetto obbligato al pagamento utilizzi i rendiconti finanziari obbligatori, un revisore certifica che le attività totali corrispondono all’importo delle attività totali indicato nei rendiconti finanziari obbligatori sottoposti a revisione dei singoli soggetti vigilati. Nel caso in cui un soggetto obbligato al pagamento utilizzi i pacchetti di segnalazioni, un revisore certifica le attività totali usate per il calcolo dei contributi annuali per le attività di vigilanza effettuando un’appropriata verifica sui pacchetti di segnalazioni utilizzati. In tutti i casi, il revisore conferma che il procedimento di aggregazione non si discosta dalla procedura indicata nella presente decisione e che il calcolo effettuato dal soggetto obbligato al pagamento è coerente con il metodo contabile adottato per consolidare i conti del gruppo di soggetti tenuti a contribuzione.
3. Per i soggetti e i gruppi vigilati non soggetti a un obbligo di segnalazione a fini prudenziali, le attività totali e l’importo complessivo dell’esposizione al rischio, come definiti all’, punti 12 e 13, del regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41), per la pertinente data di riferimento di cui all’, paragrafo 3, lettera ba), bb) o bc), del regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41), sono determinati dagli stessi e trasmessi alla pertinente ANC a norma dell’. Nel caso di una succursale tenuta a contribuzione, il direttore di tale succursale o, in caso di indisponibilità del direttore, l’organo di gestione dell’ente creditizio che istituisce la succursale certifica le attività totali della succursale mediante una lettera della direzione trasmessa alla pertinente ANC.
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