Art. 8
Determinazione dei fattori per il calcolo della contribuzione da parte della BCE in caso di indisponibilità dei fattori per il calcolo della contribuzione o di mancata fornitura dei dati o di mancata trasmissione di correzioni o modifiche
In vigore dal 5 dic 2019
Determinazione dei fattori per il calcolo della contribuzione da parte della BCE in caso di indisponibilità dei fattori per il calcolo della contribuzione o di mancata fornitura dei dati o di mancata trasmissione di correzioni o modifiche
Nel caso in cui la BCE non disponga di un fattore per il calcolo della contribuzione o il soggetto obbligato al pagamento non abbia trasmesso tempestivamente dati rivisti o modifiche o correzione dei dati relativi ai fattori per il calcolo della contribuzione conformemente agli , paragrafo 3, o 7, la BCE utilizza le informazioni di cui dispone per determinare il fattore di calcolo della contribuzione mancante.
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