Art. 9
Procedura semplificata di modifica
In vigore dal 5 dic 2019
Procedura semplificata di modifica
Tenuto conto del parere del Comitato per le statistiche, il Comitato esecutivo della BCE ha facoltà di apportare modifiche di natura tecnica agli allegati alla presente decisione, purché la portata di tali modifiche non sia tale da alterare l’impianto concettuale sottostante o da incidere sull’onere di segnalazione dei soggetti obbligati al pagamento. Il Comitato esecutivo informa senza ritardo il Consiglio direttivo di tali modifiche.
Storico versioni
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