Art. 5
Misure di eradicazione nella zona delimitata
In vigore dal 26 nov 2019
Misure di eradicazione nella zona delimitata
1. Lo Stato membro interessato applica le seguenti misure nella zona delimitata:
a)
i vegetali notoriamente infettati dall’organismo specificato e quelli che presentano sintomi indicativi della possibile infezione ad opera di tale organismo o che si sospetta siano infettati da tale organismo sono immediatamente rimossi;
b)
i vegetali specificati entro un raggio di 100 m dai vegetali infestati sono rimossi;
c)
qualsiasi altra misura in grado di contribuire alla totale eradicazione dell’organismo specificato, tenendo conto della norma ISPM n. 9 e applicando un approccio integrato secondo i principi stabiliti nella norma ISPM n. 14.
Ai fini del primo comma, lettere a) e b), la rimozione comprende la distruzione dei vegetali come pure la rimozione e lo smaltimento in condizioni di sicurezza delle radici, entro almeno i primi 50 cm dal colletto, e dei frammenti di corteccia.
2. In deroga al paragrafo 1 non occorre rimuovere i vegetali specificati che sono stati sottoposti a campionamento e analisi ai fini dell’ e per i quali è stato confermato che essi non sono infettati dall’organismo specificato.
3. Lo Stato membro interessato effettua adeguate ricerche per individuare l’origine dell’infezione. Esso rintraccia i vegetali specificati come pure il legname e la corteccia separata dal tronco dei vegetali specificati o di conifere (Pinales) associati ai casi di infezione in questione, inclusi quelli che siano stati spostati prima dell’istituzione della zona delimitata. I risultati di tali ricerche sono comunicati agli Stati membri di cui sono originari i vegetali in questione e agli Stati membri in cui tali vegetali sono stati spostati.
Storico versioni
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