Art. 5 · Misure di eradicazione nella zona delimitata

Art. 5

Misure di eradicazione nella zona delimitata

In vigore dal 26 nov 2019
Misure di eradicazione nella zona delimitata 1.   Lo Stato membro interessato applica le seguenti misure nella zona delimitata: a) i vegetali notoriamente infettati dall’organismo specificato e quelli che presentano sintomi indicativi della possibile infezione ad opera di tale organismo o che si sospetta siano infettati da tale organismo sono immediatamente rimossi; b) i vegetali specificati entro un raggio di 100 m dai vegetali infestati sono rimossi; c) qualsiasi altra misura in grado di contribuire alla totale eradicazione dell’organismo specificato, tenendo conto della norma ISPM n. 9 e applicando un approccio integrato secondo i principi stabiliti nella norma ISPM n. 14. Ai fini del primo comma, lettere a) e b), la rimozione comprende la distruzione dei vegetali come pure la rimozione e lo smaltimento in condizioni di sicurezza delle radici, entro almeno i primi 50 cm dal colletto, e dei frammenti di corteccia. 2.   In deroga al paragrafo 1 non occorre rimuovere i vegetali specificati che sono stati sottoposti a campionamento e analisi ai fini dell’ e per i quali è stato confermato che essi non sono infettati dall’organismo specificato. 3.   Lo Stato membro interessato effettua adeguate ricerche per individuare l’origine dell’infezione. Esso rintraccia i vegetali specificati come pure il legname e la corteccia separata dal tronco dei vegetali specificati o di conifere (Pinales) associati ai casi di infezione in questione, inclusi quelli che siano stati spostati prima dell’istituzione della zona delimitata. I risultati di tali ricerche sono comunicati agli Stati membri di cui sono originari i vegetali in questione e agli Stati membri in cui tali vegetali sono stati spostati.
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