Art. 4
Istituzione delle zone delimitate
In vigore dal 26 nov 2019
Istituzione delle zone delimitate
1. Se la presenza dell’organismo specificato è confermata, lo Stato membro interessato istituisce senza indugio una zona delimitata in conformità al paragrafo 2.
2. La zona delimitata è composta da:
a)
una zona infestata in cui è stata confermata la presenza dell’organismo specificato e che comprende tutti i vegetali notoriamente infetti o che presentano segni o sintomi indicativi della possibile infezione oppure che possono essere stati contaminati o infettati dall’organismo specificato o rischiano di esserlo; e
b)
una zona cuscinetto che circonda la zona infestata e si estende per almeno 1 km oltre il confine della zona infestata.
Nei casi in cui diverse zone cuscinetto si sovrappongano o siano geograficamente vicine, viene istituita una zona delimitata più ampia che include le pertinenti zone delimitate e le zone comprese tra di esse.
La delimitazione esatta della zona infestata e della zona cuscinetto si basa su solidi principi scientifici, sulle caratteristiche biologiche dell’organismo specificato, sul livello di infestazione e sulla distribuzione dei vegetali specificati nella zona interessata.
3. Se la presenza dell’organismo specificato è confermata nella zona cuscinetto, la delimitazione della zona infestata e della zona cuscinetto è immediatamente rivista e modificata di conseguenza.
4. Se, in base alle indagini di cui all’, in una zona delimitata non viene rilevata la presenza dell’organismo specificato per un periodo di due anni consecutivi, la delimitazione della zona può essere revocata. In questi casi lo Stato membro interessato notifica la revoca della delimitazione della zona alla Commissione e agli altri Stati membri.
5. Qualora l’evoluzione del relativo rischio fitosanitario descritto ai paragrafi 2, 3 e 4 lo giustifichi, gli Stati membri adeguano di conseguenza la zona delimitata. Essi comunicano immediatamente tale adeguamento alla Commissione e agli altri Stati membri.
6. In deroga al paragrafo 1 lo Stato membro interessato può decidere di non istituire una zona delimitata qualora sia dimostrato che la presenza dell’organismo specificato è un ritrovamento isolato e che tale organismo non si è insediato e che le condizioni di coltivazione o conservazione dei vegetali specificati, del legname, della corteccia separata dal tronco o del materiale da imballaggio in legno dei vegetali specificati o di conifere rendono impossibile la diffusione dell’organismo specificato.
7. Nel caso di cui al paragrafo 6 lo Stato membro interessato:
a)
adotta misure immediate per garantire la rapida eradicazione dell’organismo specificato, escludere la possibilità di una sua diffusione e distruggere eventuali materiali infetti;
b)
effettua indagini regolari e adeguate per almeno due anni al fine di accertare se siano stati infettati altri vegetali oltre a quelli in cui è stato inizialmente rilevato l’organismo specificato. Tali indagini sono effettuate in una zona che circonda la zona infestata e che si estende per almeno 1 km oltre il confine della zona infestata;
c)
adotta qualsiasi altra misura in grado di contribuire all’eradicazione dell’organismo specificato, tenendo conto della norma internazionale per le misure fitosanitarie (ISPM) n. 9 (6) e applicando un approccio integrato secondo i principi stabiliti nella norma ISPM n. 14 (7);
d)
notifica alla Commissione e agli altri Stati membri i motivi della mancata istituzione di una zona delimitata e l’esito delle indagini di cui alla lettera b) non appena disponibile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2019:2032:oj#art-4