Art. 7
Spostamento di determinate categorie di legname e di corteccia separata dal tronco dalle zone delimitate
In vigore dal 26 nov 2019
Spostamento di determinate categorie di legname e di corteccia separata dal tronco dalle zone delimitate
1. I materiali seguenti possono essere spostati da una zona infestata a una zona cuscinetto e da una zona delimitata nel resto del territorio dell’Unione solo se accompagnati da un passaporto delle piante:
a)
legname dei vegetali specificati diverso dal materiale da imballaggio in legno;
b)
legname di conifere (Pinales) in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da dette conifere; e
c)
corteccia di conifere (Pinales) separata dal tronco.
Il passaporto delle piante è rilasciato solo se tale materiale è stato sottoposto ad adeguato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell’intero profilo del legname.
2. Il legname da trattare in conformità al paragrafo 1 del presente articolo può essere spostato dalla zona delimitata soltanto alle seguenti condizioni:
a)
all’interno della zona delimitata non esiste alcun impianto di trattamento adeguato;
b)
il trattamento è effettuato nel più vicino impianto di trattamento al di fuori della zona delimitata in grado di effettuare tale trattamento; e
c)
il trasporto avviene sotto controllo ufficiale e all’interno di veicoli chiusi che forniscono garanzie contro la dispersione del legname e la diffusione dell’organismo specificato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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