Art. 7 · Spostamento di determinate categorie di legname e di corteccia separata dal tronco dalle zone delimitate

Art. 7

Spostamento di determinate categorie di legname e di corteccia separata dal tronco dalle zone delimitate

In vigore dal 26 nov 2019
Spostamento di determinate categorie di legname e di corteccia separata dal tronco dalle zone delimitate 1.   I materiali seguenti possono essere spostati da una zona infestata a una zona cuscinetto e da una zona delimitata nel resto del territorio dell’Unione solo se accompagnati da un passaporto delle piante: a) legname dei vegetali specificati diverso dal materiale da imballaggio in legno; b) legname di conifere (Pinales) in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da dette conifere; e c) corteccia di conifere (Pinales) separata dal tronco. Il passaporto delle piante è rilasciato solo se tale materiale è stato sottoposto ad adeguato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell’intero profilo del legname. 2.   Il legname da trattare in conformità al paragrafo 1 del presente articolo può essere spostato dalla zona delimitata soltanto alle seguenti condizioni: a) all’interno della zona delimitata non esiste alcun impianto di trattamento adeguato; b) il trattamento è effettuato nel più vicino impianto di trattamento al di fuori della zona delimitata in grado di effettuare tale trattamento; e c) il trasporto avviene sotto controllo ufficiale e all’interno di veicoli chiusi che forniscono garanzie contro la dispersione del legname e la diffusione dell’organismo specificato.
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