Art. 3

Indagini relative alla presenza dell’organismo specificato nel territorio degli Stati membri

In vigore dal 26 nov 2019
Indagini relative alla presenza dell’organismo specificato nel territorio degli Stati membri 1.   Gli Stati membri effettuano nel loro territorio indagini annuali per rilevare l’eventuale presenza dell’organismo specificato. Non è necessario effettuare tali indagini qualora sia concluso in modo inequivocabile che l’organismo specificato non può insediarsi o diffondersi nello Stato membro interessato date le condizioni ecoclimatiche o l’assenza di specie ospiti. 2.   Tali indagini soddisfano le seguenti condizioni: a) sono effettuate dall’organismo ufficiale responsabile o sotto la sua sorveglianza ufficiale; b) consistono in esami visivi e, qualora vi siano sospetti di infezione ad opera dell’organismo specificato, nel prelievo di campioni e nell’esecuzione di analisi; c) si basano su solidi principi scientifici e tecnici e sono effettuate in periodi dell’anno propizi per il rilevamento della presenza dell’organismo specificato mediante ispezione visiva, campionamento e analisi.
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