Art. 1

Definizioni

In vigore dal 26 nov 2019
Definizioni Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni: 1) «organismo specificato»: Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell 1998; 2) «vegetali specificati»: vegetali del genere Pinus L. e della specie Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco; 3) «luogo di produzione»: a) un sito o un insieme di campi gestito come unica unità di produzione o di coltura; b) un’estensione forestale destinata alla produzione o alla raccolta di sementi dei vegetali specificati; 4) «materiale da imballaggio in legno»: materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri e imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche non effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, ad eccezione del legno grezzo di spessore uguale o inferiore a 6 mm, del legno trasformato mediante colla, calore e pressione o mediante una combinazione di questi fattori, e dei paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello delle spedizioni e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell’Unione del legname della spedizione.
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Definizioni (Art. 1 Decisione (UE) 2019/2032) — Testo vigente | Portale Normativo