Art. 1
Definizioni
In vigore dal 26 nov 2019
Definizioni
Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:
1)
«organismo specificato»: Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell 1998;
2)
«vegetali specificati»: vegetali del genere Pinus L. e della specie Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco;
3)
«luogo di produzione»:
a)
un sito o un insieme di campi gestito come unica unità di produzione o di coltura;
b)
un’estensione forestale destinata alla produzione o alla raccolta di sementi dei vegetali specificati;
4)
«materiale da imballaggio in legno»: materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri e imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche non effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, ad eccezione del legno grezzo di spessore uguale o inferiore a 6 mm, del legno trasformato mediante colla, calore e pressione o mediante una combinazione di questi fattori, e dei paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello delle spedizioni e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell’Unione del legname della spedizione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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