Questo termine è definito da 6 norme diverse. Ogni definizione vale nell’ambito della norma che la detta.
i vegetali del genere Pinus L. e della specie Pseudotsuga menziesii destinati alla piantagione, compresi le sementi e i coni utilizzati ai fini della moltiplicazione
Fonte: dec-2007-06-18-433 — art. 1 →frutti di Capsicum L., Momordica L., Solanum aethiopicum L., Solanum macrocarpon L. e Solanum melongena L. e vegetali, diversi da pollini vivi, culture di tessuti vegetali, sementi e semi, di Zea mays L. originari dell'Africa o delle Americhe
Fonte: dec-2018-04-23-638 — art. 1 →i vegetali di Prunus spp., escluso il Prunus laurocerasus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, con diametro del fusto o del colletto della radice al punto di maggiore spessore pari o superiore a 1 cm.
Fonte: dec-2018-10-08-1503 — art. 1 →vegetali, ad eccezione delle sementi, di Rosa spp. originari del Canada, dell’India o degli Stati Uniti
Fonte: dec-2019-10-16-1739 — art. 1 →vegetali del genere Pinus L. e della specie Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco
Fonte: dec-2019-11-26-2032 — art. 1 →i vegetali, ad eccezione delle sementi, di Rosa spp. originari del Canada, dell’India o degli Stati Uniti
Fonte: reg-2022-07-20-1265 — art. 1 →