Art. 1
Definizioni
In vigore dal 23 apr 2018
Definizioni
Ai fini della presente decisione si intende per:
a) «organismo specificato»: Spodoptera frugiperda (Smith);
b) «vegetali specificati»: frutti di Capsicum L., Momordica L., Solanum aethiopicum L., Solanum macrocarpon L. e Solanum melongena L. e vegetali, diversi da pollini vivi, culture di tessuti vegetali, sementi e semi, di Zea mays L. originari dell'Africa o delle Americhe;
c) «sito di produzione»: una parte definita di un luogo di produzione, gestita come unità separata per motivi fitosanitari. Per «luogo di produzione» s'intende qualsiasi locale o insieme di campi gestiti come singola unità di produzione o azienda agricola.
Storico versioni
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