Art. 3

Requisiti per l'introduzione nell'Unione dei vegetali specificati

In vigore dal 23 apr 2018
Requisiti per l'introduzione nell'Unione dei vegetali specificati I vegetali specificati sono introdotti nell'Unione solo se sono rispettati i seguenti requisiti: a) sono accompagnati dal certificato fitosanitario di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), della direttiva 2000/29/CE; b) sono conformi all', lettere a), b), c), d) o e) della presente decisione. La lettera pertinente è indicata nel certificato fitosanitario alla rubrica «Dichiarazione supplementare». Nei casi di cui all', lettere c) e d), il certificato fitosanitario riporta inoltre le informazioni che garantiscono la tracciabilità di cui al punto iv), lettera c); c) al loro ingresso nell'Unione sono controllati dall'organismo ufficiale responsabile conformemente all' della presente decisione e non è rilevata la presenza dell'organismo specificato.
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Requisiti per l'introduzione nell'Unione dei vegetali specificati (Art. 3 Decisione (UE) 2018/638) — Testo vigente | Portale Normativo