Art. 3
Requisiti per l'introduzione nell'Unione dei vegetali specificati
In vigore dal 23 apr 2018
Requisiti per l'introduzione nell'Unione dei vegetali specificati
I vegetali specificati sono introdotti nell'Unione solo se sono rispettati i seguenti requisiti:
a)
sono accompagnati dal certificato fitosanitario di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), della direttiva 2000/29/CE;
b)
sono conformi all', lettere a), b), c), d) o e) della presente decisione. La lettera pertinente è indicata nel certificato fitosanitario alla rubrica «Dichiarazione supplementare». Nei casi di cui all', lettere c) e d), il certificato fitosanitario riporta inoltre le informazioni che garantiscono la tracciabilità di cui al punto iv), lettera c);
c)
al loro ingresso nell'Unione sono controllati dall'organismo ufficiale responsabile conformemente all' della presente decisione e non è rilevata la presenza dell'organismo specificato.
Storico versioni
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