Art. 4

Origine dei vegetali specificati

In vigore dal 23 apr 2018
Origine dei vegetali specificati I vegetali specificati soddisfano i requisiti enunciati in una delle seguenti lettere: a) sono originari di un paese terzo in cui la presenza dell'organismo specificato non è nota; b) sono originari di una zona che l'organizzazione nazionale competente per la protezione dei vegetali ha riconosciuto indenne dall'organismo specificato, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; il nome di tale zona è indicato nel certificato fitosanitario nella rubrica «Luogo d'origine»; c) sono originari di zone diverse da quelle di cui alle lettere a) e b) e soddisfano le seguenti condizioni: i) i vegetali specificati sono stati coltivati in un sito di produzione registrato e controllato dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine; ii) sono state effettuate ispezioni ufficiali nel sito di produzione nei tre mesi precedenti l'esportazione e non è stata rilevata la presenza dell'organismo specificato nei vegetali specificati; iii) prima dell'esportazione, i vegetali specificati sono stati sottoposti a un'ispezione ufficiale e sono risultati indenni dall'organismo specificato; iv) durante il trasporto prima dell'esportazione è stata assicurata la condivisione delle informazioni che garantiscono la tracciabilità del sito di produzione dei vegetali specificati; v) i vegetali specificati sono stati prodotti in un sito di produzione dotato di protezione fisica totale contro l'introduzione dell'organismo specificato; d) sono originari di zone diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), soddisfano le condizioni di cui alla lettera c), punti da i) a iv), e sono stati sottoposti a un trattamento efficace atto ad eliminare l'organismo specificato; e) sono originari di zone diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), dopo la raccolta sono stati sottoposti a un trattamento efficace atto ad eliminare l'organismo specificato e tale trattamento è indicato nel certificato fitosanitario.
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Origine dei vegetali specificati (Art. 4 Decisione (UE) 2018/638) — Testo vigente | Portale Normativo