Art. 5
Controlli ufficiali al momento dell'introduzione nell'Unione
In vigore dal 23 apr 2018
Controlli ufficiali al momento dell'introduzione nell'Unione
1. Tutte le partite di vegetali specificati introdotte nell'Unione sono ufficialmente controllate al punto di entrata nell'Unione o nel luogo di destinazione stabiliti a norma della direttiva 2004/103/CE della Commissione (3).
2. L'organismo ufficiale responsabile svolge i seguenti controlli:
a)
ispezione visiva
e
b)
in caso di presenza sospetta dell'organismo specificato, campionamento e identificazione dell'organismo nocivo rilevato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2018:638:oj#art-5