Art. 6

Indagini relative all'organismo specificato nei territori degli Stati membri

In vigore dal 23 apr 2018
Indagini relative all'organismo specificato nei territori degli Stati membri 1.   Gli Stati membri effettuano sul loro territorio indagini annuali per rilevare l'eventuale presenza dell'organismo specificato su vegetali ospiti. 2.   Tali indagini sono effettuate dall'organismo ufficiale responsabile o sotto la sua sorveglianza ufficiale e comprendono almeno l'uso di trappole adeguate, per esempio quelle a feromoni o luminose e, in caso di sospetta infestazione dall'organismo specificato, il prelievo di campioni e l'identificazione. Tali indagini si basano su principi tecnici e scientifici validi e si effettuano nei periodi dell'anno opportuni per rilevare la presenza dell'organismo specificato. 3.   Ciascuno Stato membro notifica alla Commissione e agli altri Stati membri, entro il 30 aprile di ogni anno, i risultati delle indagini effettuate nell'anno civile precedente.
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Indagini relative all'organismo specificato nei territori degli Stati membri (Art. 6 Decisione (UE) 2018/638) — Testo vigente | Portale Normativo