Art. 6

Annotazione e registrazione delle limitazioni

In vigore dal 6 nov 2019
Annotazione e registrazione delle limitazioni 1.   La Commissione annota i motivi di qualsiasi limitazione applicata a norma della presente decisione, compresa la valutazione della necessità e proporzionalità di tale limitazione, tenendo conto degli elementi pertinenti di cui all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725. 2.   Nell’annotazione la Commissione indica in che modo l’esercizio di un diritto da parte dell’interessato rischia di compromettere la finalità delle sue analisi e procedure in materia di pesca INN o delle limitazioni applicate ai sensi dell’, paragrafi 2 o 3, della presente decisione o di ledere i diritti e le libertà di altri interessati. 3.   L’annotazione e, ove applicabile, i documenti contenenti gli elementi di fatto e di diritto che ne costituiscono la base sono conservati in un apposito registro. Essi sono messi a disposizione del Garante europeo della protezione dei dati, su richiesta.
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Annotazione e registrazione delle limitazioni (Art. 6 Decisione (UE) 2019/1862) — Testo vigente | Portale Normativo