Art. 6
Annotazione e registrazione delle limitazioni
In vigore dal 6 nov 2019
Annotazione e registrazione delle limitazioni
1. La Commissione annota i motivi di qualsiasi limitazione applicata a norma della presente decisione, compresa la valutazione della necessità e proporzionalità di tale limitazione, tenendo conto degli elementi pertinenti di cui all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725.
2. Nell’annotazione la Commissione indica in che modo l’esercizio di un diritto da parte dell’interessato rischia di compromettere la finalità delle sue analisi e procedure in materia di pesca INN o delle limitazioni applicate ai sensi dell’, paragrafi 2 o 3, della presente decisione o di ledere i diritti e le libertà di altri interessati.
3. L’annotazione e, ove applicabile, i documenti contenenti gli elementi di fatto e di diritto che ne costituiscono la base sono conservati in un apposito registro. Essi sono messi a disposizione del Garante europeo della protezione dei dati, su richiesta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2019:1862:oj#art-6