Art. 4
Diritto di accesso degli interessati, diritto alla cancellazione e diritto di limitazione del trattamento
In vigore dal 6 nov 2019
Diritto di accesso degli interessati, diritto alla cancellazione e diritto di limitazione del trattamento
1. Allorché limita, in tutto o in parte, il diritto di accesso ai dati personali da parte degli interessati, il diritto alla cancellazione o il diritto di limitazione del trattamento di cui, rispettivamente, agli articoli 17, 19 e 20 del regolamento (UE) 2018/1725, la Commissione, nel rispondere alla richiesta di accesso, cancellazione o limitazione del trattamento, informa l’interessato:
a)
della limitazione applicata e dei suoi principali motivi; e
b)
della possibilità di presentare un reclamo al Garante europeo della protezione dei dati o un ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea.
2. La comunicazione delle informazioni sui motivi della limitazione di cui al paragrafo 1 può essere rinviata, omessa o negata fintantoché sussiste il rischio di compromettere la finalità della limitazione stessa.
3. La Commissione annota e registra i motivi della limitazione conformemente all’ della presente decisione.
4. In caso di limitazione totale o parziale del diritto di accesso, l’interessato ha la facoltà di esercitare il suo diritto di accesso conformemente all’articolo 25, paragrafi 6, 7 e 8, del regolamento (UE) 2018/1725. Può presentare un reclamo al Garante europeo della protezione dei dati qualora ritenga che i suoi diritti siano stati illegittimamente negati o limitati.
Storico versioni
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