Art. 3

Comunicazione di informazioni agli interessati

In vigore dal 6 nov 2019
Comunicazione di informazioni agli interessati 1.   La Commissione pubblica sul suo sito Internet informative sulla protezione dei dati con le quali rende note a tutti gli interessati le attività da essa svolte ai fini delle analisi e delle procedure in materia di pesca INN che comportano il trattamento dei loro dati personali. Se del caso, essa provvede ad informare singolarmente gli interessati secondo modalità adeguate. 2.   Allorché limita, in tutto o in parte, la comunicazione di informazioni agli interessati i cui dati sono trattati ai fini delle analisi e delle procedure riguardanti la pesca INN, la Commissione annota e registra i motivi della limitazione conformemente all’.
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Comunicazione di informazioni agli interessati (Art. 3 Decisione (UE) 2019/1862) — Testo vigente | Portale Normativo