Art. 2

Eccezioni e limitazioni applicabili

In vigore dal 6 nov 2019
Eccezioni e limitazioni applicabili 1.   Qualora eserciti le sue funzioni in relazione ai diritti degli interessati a norma del regolamento (UE) 2018/1725, la Commissione valuta se si applica una delle eccezioni stabilite in detto regolamento. 2.   Qualora l’esercizio dei diritti e degli obblighi di cui agli articoli da 14 a 17 e agli articoli 19, 20 e 35 del regolamento (UE) 2018/1725 in relazione ai dati personali trattati dalla Commissione pregiudichi la finalità delle analisi e delle procedure da essa svolte relativamente alla pesca INN, ad esempio rivelando gli strumenti e i metodi utilizzati, o leda i diritti e le libertà di altri interessati, la Commissione può limitare l’applicazione: a) degli articoli da 14 a 17 e degli articoli 19, 20 e 35 del regolamento (UE) 2018/1725; e b) del principio di trasparenza di cui all’, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/1725, nella misura in cui le sue disposizioni corrispondano ai diritti e agli obblighi di cui agli articoli da 14 a 17 e agli articoli 19, 20 e 35 dello stesso. 3.   La Commissione può limitare i diritti e gli obblighi di cui al paragrafo 2 in relazione ai dati personali ottenuti da altri organi, organismi e istituzioni dell’Unione, da autorità competenti degli Stati membri o di paesi terzi, da organizzazioni internazionali o da fonti anonime o identificate nei seguenti casi: a) quando l’esercizio di tali diritti e obblighi in relazione ai dati personali ottenuti da un altro organo, organismo o istituzione dell’Unione potrebbe essere limitato da tale altro organo, organismo o istituzione dell’Unione sulla base degli atti giuridici di cui all’articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725 o conformemente al capo IX del medesimo, al regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) o al regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio (10); b) quando l’esercizio di tali diritti e obblighi in relazione ai dati personali ottenuti da un’autorità competente di uno Stato membro potrebbe essere limitato dalle autorità competenti dello Stato membro in questione sulla base degli atti di cui all’articolo 23 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (11) o in virtù delle misure nazionali di recepimento dell’articolo 13, paragrafo 3, dell’articolo 15, paragrafo 3, o dell’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio (12); c) quando l’esercizio di tali diritti e obblighi potrebbe compromettere la cooperazione tra la Commissione e i paesi terzi o le organizzazioni internazionali in materia di pesca INN. Prima di applicare le limitazioni nei casi di cui alle lettere a) e b) del primo comma, la Commissione consulta le istituzioni, gli organi e gli organismi pertinenti dell’Unione o le autorità competenti degli Stati membri, salvo quando le risulti evidente che l’applicazione di una limitazione è prevista in uno degli atti di cui alle lettere citate. La lettera c) del primo comma non si applica nel caso in cui gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato prevalgano sull’interesse della Commissione a cooperare con paesi terzi od organizzazioni internazionali. 4.   I paragrafi 1, 2 e 3 lasciano impregiudicate: a) l’applicazione di altre decisioni della Commissione che stabiliscano norme interne relative alla comunicazione di informazioni agli interessati e alle limitazioni di determinati diritti ai sensi dell’articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725; b) le disposizioni dell’articolo 23 del regolamento interno della Commissione. I paragrafi 2 e 3 si applicano fatte salve le disposizioni degli della presente decisione. 5.   Eventuali limitazioni all’esercizio di diritti e obblighi ai sensi del paragrafo 2 sono necessarie e proporzionate, tenuto conto dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati.
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