Art. 7

Durata delle limitazioni

In vigore dal 6 nov 2019
Durata delle limitazioni 1.   Le limitazioni di cui agli continuano ad applicarsi finché sussistono i motivi che le giustificano. 2.   Qualora i motivi di una limitazione di cui all’ o 5 non siano più applicabili, la Commissione revoca la limitazione e illustra all’interessato i motivi principali di tale limitazione. Contestualmente, essa informa l’interessato della possibilità di presentare in qualsiasi momento un reclamo al Garante europeo della protezione dei dati o un ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea. 3.   La Commissione riesamina l’applicazione delle limitazioni di cui agli un anno dopo la loro adozione e al termine delle analisi e delle procedure pertinenti da essa svolte relativamente alla pesca INN. Valuta in un secondo tempo se sia necessario mantenere tali limitazioni.
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Durata delle limitazioni (Art. 7 Decisione (UE) 2019/1862) — Testo vigente | Portale Normativo