Art. 4
Subcontratti dei contratti classificati
In vigore dal 17 ott 2019
Subcontratti dei contratti classificati
1. Le condizioni alle quali il contraente aggiudicatario di un contratto classificato della Commissione può concludere subcontratti sono definite nell’invito a presentare offerte e nella documentazione contrattuale. Se il contratto classificato consente il subcontratto per alcune delle sue parti, il subcontratto è subordinato al consenso preliminare scritto dell’autorità contraente. Prima di dare l’assenso, l’autorità contraente consulta l’autorità di sicurezza della Commissione.
2. I contratti classificati sono concessi in subcontratto esclusivamente a operatori economici registrati in uno Stato membro o a operatori economici registrati in un paese terzo o istituiti da un’organizzazione internazionale, purché il paese terzo o l’organizzazione internazionale abbiano concluso un accordo sulla sicurezza delle informazioni con l’UE o un accordo amministrativo con la Commissione (11).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2019:1963:oj#art-4