Art. 6

Accesso alle ICUE da parte del personale dei contraenti e dei subcontraenti

In vigore dal 17 ott 2019
Accesso alle ICUE da parte del personale dei contraenti e dei subcontraenti 1.   Il servizio della Commissione, in qualità di autorità contraente, assicura che i contratti classificati contengano disposizioni secondo le quali il personale del contraente o del subcontraente che per l’esecuzione del contratto o del subcontratto classificato debba avere accesso alle ICUE può beneficiare di tale accesso soltanto se: a) è stato stabilito che ha necessità di conoscere; b) per le informazioni classificate CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL o SECRET UE/EU SECRET, l’NSA/DSA o altra autorità di sicurezza competente gli ha rilasciato il PSC di livello appropriato; c) è stato istruito sulle norme di sicurezza applicabili per la protezione delle ICUE e ha riconosciuto le proprie responsabilità in materia di protezione di tali informazioni. 2.   Se il contraente o il subcontraente intendono assumere un cittadino di un paese non UE in una posizione che richiede l’accesso a ICUE classificate CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL o SECRET UE/EU SECRET, spetta al contraente o al subcontraente avviare la procedura per il rilascio del nulla osta di sicurezza per detta persona a norma delle disposizioni legislative e regolamentari nazionali applicabili nel luogo in cui deve essere concesso l’accesso alle ICUE.
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