Art. 8
Richiesta di visita
In vigore dal 17 ott 2019
Richiesta di visita
1. Le visite dei contraenti presso le strutture di altri contraenti, o presso i locali della Commissione, che comportano l’accesso a informazioni classificate CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL o SECRET UE/EU SECRET sono organizzate secondo la seguente procedura:
a)
il responsabile della sicurezza della struttura che invia il visitatore deve compilare tutte le parti pertinenti del modulo per la richiesta di visita (RFV) e presentare la richiesta all’NSA/DSA della struttura. Nell’allegato III, appendice C, è riportato un modello del modulo RFV;
b)
l’NSA/DSA della struttura che invia il visitatore deve confermare il PSC del visitatore prima di inoltrare l’RFV all’NSA/DSA della struttura ospitante (o all’autorità di sicurezza della Commissione se la visita viene effettuata nei locali della Commissione);
c)
il responsabile della sicurezza della struttura che invia il visitatore deve poi acquisire dalla propria NSA/DSA la risposta dell’NSA/DSA della struttura ospitante (o dell’autorità di sicurezza della Commissione) di approvazione o di rigetto dell’RFV;
d)
l’RFV è considerata approvata se non vengono sollevate obiezioni fino ai cinque giorni lavorativi precedenti la data della visita.
2. Le visite effettuate da funzionari della Commissione presso le strutture del contraente che comportano l’accesso a informazioni classificate CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL o SECRET UE/EU SECRET sono organizzate secondo la seguente procedura:
a)
il visitatore deve compilare tutte le parti pertinenti del modulo RFV e inoltrarlo all’autorità di sicurezza della Commissione;
b)
l’autorità di sicurezza della Commissione conferma il PSC del visitatore prima di presentare l’RFV all’NSA/DSA della struttura ospitante;
c)
l’autorità di sicurezza della Commissione acquisisce dall’NSA/DSA della struttura ospitante la risposta di approvazione o di rigetto dell’RFV;
d)
l’RFV è considerata approvata se non vengono sollevate obiezioni fino ai cinque giorni lavorativi precedenti la data della visita.
3. L’RFV può riguardare una singola visita o visite ricorrenti. In caso di visite ricorrenti, l’RFV può essere valida per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data di inizio richiesta.
4. La durata di validità dell’RFV non può superare la durata di validità del PSC del visitatore.
5. Di norma, l’RFV deve essere presentata all’autorità di sicurezza competente della struttura ospitante almeno 15 giorni lavorativi prima della data della visita.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2019:1963:oj#art-8