Art. 5
Principi di base
In vigore dal 17 ott 2019
Principi di base
1. In sede di aggiudicazione di un contratto classificato, l’autorità contraente, assieme all’autorità di sicurezza della Commissione, garantisce che gli obblighi del contraente in materia di protezione delle ICUE fornite al contraente o generate nel corso dell’esecuzione del contratto siano parte integrante del contratto. I requisiti di sicurezza specifici del contratto assumono la forma di una lettera sugli aspetti di sicurezza (SAL). Nell’allegato III è riportato un modello di SAL.
2. Prima della firma del contratto classificato, l’autorità contraente prepara, previa consultazione dell’autorità di sicurezza della Commissione, una guida alle classifiche di sicurezza (SCG), in cui sono descritti i compiti da svolgere e le informazioni generate nell’esecuzione del contratto, o, se del caso, a livello di programma o di progetto. La SCG è inclusa nella SAL.
3. I requisiti di sicurezza specifici del programma o del progetto assumono la forma di istruzioni di sicurezza del programma/progetto (PSI). Le PSI possono essere redatte sulla base delle disposizioni del modello di SAL di cui all’allegato III. Le PSI sono elaborate dal servizio della Commissione responsabile della gestione del programma o del progetto, in stretta collaborazione con l’autorità di sicurezza della Commissione, e presentate per parere al gruppo di esperti in materia di sicurezza della Commissione. Se un contratto rientra in un programma o in un progetto dotato delle proprie PSI, la SAL del contratto è redatta in forma semplificata e rinvia alle disposizioni in materia di sicurezza contenute nelle PSI del programma o progetto.
4. L’autorità contraente è considerata l’originatore delle informazioni classificate create e trattate ai fini dell’esecuzione del contratto.
5. L’autorità contraente, tramite l’autorità di sicurezza della Commissione, notifica alle NSA/DSA di tutti i contraenti e subcontraenti la conclusione di contratti o subcontratti classificati e la loro eventuale proroga o estinzione anticipata. Nell’allegato IV è riportato l’elenco delle prescrizioni per paese.
6. I contratti che comportano informazioni classificate RESTREINT UE/EU RESTRICTED includono una clausola di sicurezza che rende vincolanti per il contraente le disposizioni di cui all’allegato III, appendice E. Tali contratti includono la SAL, che stabilisce, come minimo, i requisiti per il trattamento delle informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED, compresi gli aspetti relativi alla garanzia di sicurezza delle informazioni e i requisiti specifici che il contraente delegato dall’autorità contraente deve rispettare per l’accreditamento del CIS del contraente che tratta informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED.
7. Quando agli offerenti o ai potenziali contraenti sono fornite informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED, i requisiti minimi di cui al paragrafo 6 sono inclusi nelle offerte o nel pertinente impegno alla non divulgazione concluso nella fase di gara.
8. Ove previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri, le NSA/DSA garantiscono che i contraenti o i subcontraenti sotto la loro giurisdizione rispettino le disposizioni di sicurezza applicabili per la protezione delle informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED e svolgono visite di verifica presso le strutture del contraente situate sul loro territorio. Se l’NSA/DSA non è soggetta a tale obbligo, l’autorità contraente garantisce che il contraente attui le disposizioni di sicurezza richieste di cui all’allegato III.
Storico versioni
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