Art. 3

Principi di base

In vigore dal 17 ott 2019
Principi di base 1.   I contratti classificati sono aggiudicati esclusivamente a operatori economici registrati in uno Stato membro o a operatori economici registrati in un paese terzo o istituiti da un’organizzazione internazionale, purché il paese terzo o l’organizzazione internazionale abbiano concluso un accordo sulla sicurezza delle informazioni con l’Unione europea o un accordo amministrativo con la Commissione (9). 2.   Prima di pubblicare l’invito a presentare offerte per un contratto classificato, l’autorità contraente determina la classifica di sicurezza delle informazioni che potrebbero essere fornite agli offerenti. L’autorità contraente determina anche la classifica di sicurezza massima delle informazioni generate durante l’esecuzione del contratto, del programma o del progetto, o almeno il volume e il tipo delle informazioni che si prevede di produrre o trattare e stabilisce la necessità di un sistema di comunicazione e informazione (CIS) classificato. 3.   L’autorità contraente provvede affinché i bandi di gara relativi a contratti classificati forniscano informazioni sugli obblighi specifici di sicurezza connessi alle informazioni classificate. L’allegato I contiene il modello delle informazioni da includere nel bando di gara. 4.   L’autorità contraente provvede affinché le informazioni classificate RESTREINT UE/EU RESTRICTED, CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL e SECRET UE/EU SECRET siano comunicate agli offerenti solo dopo che questi ultimi abbiano firmato l’impegno alla non divulgazione, che li obbliga a trattare e proteggere le ICUE a norma della decisione (UE, Euratom) 2015/444 e delle relative norme di attuazione. 5.   Tutti i contraenti tenuti a trattare o conservare informazioni classificate CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL o SECRET UE/EU SECRET nelle loro strutture, nel corso dell’esecuzione del contratto classificato stesso o nella fase precontrattuale, devono essere in possesso dell’FSC al livello richiesto. Di seguito sono indicate le tre situazioni che possono presentarsi nella fase di gara relativa ad un contratto classificato che comporta ICUE di livello CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL o SECRET UE/EU SECRET: a) nessun accesso alle ICUE di livello CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL o SECRET UE/EU SECRET nella fase di gara: se il bando di gara o l’invito a presentare offerte riguarda un contratto che comporterà ICUE di livello CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL o SECRET UE/EU SECRET, ma l’offerente non sarà tenuto a trattare dette informazioni nella fase di gara, il mancato possesso da parte dell’offerente dell’FSC al livello richiesto non determina l’esclusione dalla procedura di presentazione dell’offerta; b) accesso alle ICUE di livello CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL o SECRET UE/EU SECRET nei locali dell’autorità contraente nella fase di gara: l’accesso è consentito al personale dell’offerente che sia in possesso del PSC al livello richiesto e che abbia necessità di conoscere. Prima di concedere l’accesso, l’autorità contraente verifica presso l’NSA/DSA competente, tramite l’autorità di sicurezza della Commissione, se in questa fase l’FSC è richiesto anche a norma delle disposizioni legislative e regolamentari nazionali; c) trattamento o conservazione delle ICUE di livello CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL o SECRET UE/EU SECRET nei locali dell’offerente nella fase di gara: se il bando di gara o l’invito a presentare offerte impone agli offerenti di trattare o conservare le ICUE nei loro locali, l’offerente deve essere in possesso dell’FSC al livello richiesto. In questi casi l’autorità contraente ottiene, tramite l’autorità di sicurezza della Commissione, l’assicurazione dell’NSA/DSA competente che all’offerente è stato rilasciato l’FSC adeguato. L’accesso è consentito al personale dell’offerente che sia in possesso del PSC al livello richiesto e che abbia necessità di conoscere. 6.   Di norma, non è richiesto l’FSC per l’accesso alle informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED, né nella fase di gara né in quella di esecuzione del contratto. Quando gli Stati membri prescrivono l’FSC per contratti o subcontratti di livello RESTREINT UE/EU RESTRICTED a norma di disposizioni legislative e regolamentari nazionali, come indicato nell’allegato IV, le prescrizioni nazionali non possono imporre obblighi supplementari agli altri Stati membri né impedire agli offerenti, contraenti o subcontraenti di Stati membri che non prevedono dette prescrizioni in materia di FSC l’accesso a informazioni RESTREINT UE/EU RESTRICTED derivanti da contratti/subcontratti connessi o la partecipazione alla relativa gara. Questi contratti sono eseguiti negli Stati membri conformemente alle rispettive disposizioni legislative e regolamentari nazionali. 7.   Quando per l’esecuzione di un contratto classificato è richiesto l’FSC, l’autorità contraente, tramite l’autorità di sicurezza della Commissione, presenta richiesta all’NSA/DSA del contraente utilizzando il modulo di informazione sul nulla osta di sicurezza delle imprese (FSCIS). L’allegato III, appendice D, riporta un modello di FSCIS (10). Il contratto classificato non può essere aggiudicato fino a quando l’NSA/DSA non ha confermato l’FSC del contraente. Se possibile, la risposta all’FSCIS è fornita entro dieci giorni lavorativi dalla data della richiesta.
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