Art. 2
Responsabilità in seno alla Commissione
In vigore dal 17 ott 2019
Responsabilità in seno alla Commissione
1. Nell’ambito delle responsabilità descritte nel regolamento finanziario (8), ciascun ordinatore dell’autorità contraente della Commissione garantisce che il contratto classificato faccia riferimento alle norme minime di sicurezza industriale di cui al capo 6 della decisione (UE, Euratom) 2015/444 e alle presenti norme di attuazione e, se del caso, al bando di gara o all’invito a presentare offerte, e che tali norme minime siano rispettate nel corso dell’attuazione.
2. A tal fine, in tutte le fasi, l’ordinatore interessato chiede il parere dell’autorità di sicurezza della Commissione sulle questioni riguardanti gli elementi di sicurezza del contratto, programma o progetto classificato e informa il responsabile locale della sicurezza in merito ai contratti conclusi. La decisione sul livello di classifica di determinate materie spetta all’autorità contraente ed è presa tenendo in debito conto la guida alle classifiche di sicurezza.
3. Nel rispetto dei requisiti delle presenti norme di attuazione, l’autorità di sicurezza della Commissione collabora strettamente con le autorità di sicurezza nazionali (NSA) e le autorità di sicurezza designate (DSA) degli Stati membri interessati, in particolare per quanto riguarda il nulla osta di sicurezza delle imprese (FCS) e il nulla osta di sicurezza del personale (PSC), la procedura relativa alle visite e i programmi di trasporto.
Storico versioni
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