Art. 2

Autenticazione a due fattori per l'accesso allo strumento di verifica

In vigore dal 22 feb 2019
Autenticazione a due fattori per l'accesso allo strumento di verifica 1.   La connessione allo strumento di verifica è subordinata a un'autenticazione a due fattori. 2.   La prima autenticazione comporta l'inserimento dei dati seguenti: a) numero del documento di viaggio; b) paese di rilascio del documento di viaggio, da selezionare in un elenco prestabilito; c) indirizzo di posta elettronica. 3.   I dati indicati dal richiedente sono quelli indicati nel modulo di domanda. 4.   La seconda autenticazione consiste nell'inserimento di un codice univoco nello strumento di verifica per confermare l'autenticazione. 5.   Alla trasmissione delle informazioni previste al paragrafo 2 è generato automaticamente un codice univoco, che è inviato al richiedente mediante il servizio di posta elettronica di cui all', paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) 2018/1240. 6.   Il codice univoco scade dopo un periodo breve di tempo. L'invio al richiedente di un nuovo codice univoco invalida i codici univoci inviatigli in precedenza. 7.   Il codice univoco è inviato all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda. 8.   Il codice univoco è monouso.
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