Art. 3
Dati in uscita dallo strumento di verifica
In vigore dal 22 feb 2019
Dati in uscita dallo strumento di verifica
1. Una volta autenticato per l'accesso allo strumento, il richiedente visualizza lo status della domanda o dell'autorizzazione ai viaggi collegata al numero del suo documento di viaggio.
2. Per ciascuna domanda o autorizzazione ai viaggi collegata al numero di documento di viaggio lo strumento di verifica indica uno degli status seguenti:
a)
«presentata»;
b)
«valida»;
c)
«rifiutata»;
d)
«annullata»;
e)
«revocata»;
f)
«scaduta».
3. Lo strumento di verifica indica la data di scadenza di ciascuna autorizzazione ai viaggi in corso di validità.
4. In caso di validità territoriale limitata sono comunicati al richiedente lo o gli Stati membri per cui l'autorizzazione è valida. L'informazione è riportata in uno spazio ben visibile dello strumento di verifica.
5. Una clausola di esclusione della responsabilità nello strumento di verifica indica che, in conformità dell'articolo 36, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2018/1240, l'autorizzazione ai viaggi non conferisce automaticamente il diritto d'ingresso o di soggiorno. Per ulteriori informazioni sulla rimanente durata del soggiorno autorizzato, detta clausola invita il richiedente a consultare il servizio web del sistema di ingressi/uscite (EES) di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) 2017/2226, che è indicato chiaramente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec_del:2019:970:oj#art-3