Art. 1

Accesso allo strumento di verifica

In vigore dal 22 feb 2019
Accesso allo strumento di verifica 1.   Hanno accesso allo strumento di verifica il richiedente l'autorizzazione ai viaggi ETIAS, il titolare di un'autorizzazione ai viaggi, la persona cui è stata rifiutata, revocata o annullata l'autorizzazione ai viaggi ETIAS e la persona con autorizzazione ai viaggi ETIAS scaduta che ha acconsentito alla conservazione dei propri dati a norma dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1240 (di seguito denominati «richiedente»). 2.   Lo strumento di verifica è accessibile tramite: a) l'apposito sito web pubblico; b) l'applicazione per dispositivi mobili di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2018/1240; c) un collegamento ipertestuale inviato tramite il servizio di posta elettronica ETIAS di cui all', paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) 2018/1240. Il collegamento ipertestuale è inviato insieme alla notifica con cui è confermata al richiedente l'avvenuta presentazione della domanda o con cui gli è comunicato il rilascio, la revoca o l'annullamento dell'autorizzazione ai viaggi in conformità dell'articolo 19, paragrafo 5, dell'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), dell'articolo 42, lettera a), e dell'articolo 44, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) 2018/1240.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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