Art. 6

Specificità di sicurezza

In vigore dal 22 feb 2019
Specificità di sicurezza 1.   Lo strumento di verifica è progettato e implementato per assicurare la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati trattati e garantire la non disconoscibilità delle operazioni. L'attuazione tecnica e organizzativa dello strumento è conforme ai requisiti del piano di sicurezza dell'ETIAS di cui all'articolo 59, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1240 e alle norme sulla protezione e la sicurezza dei dati applicabili al sito web pubblico e all'applicazione per dispositivi mobili di cui all'articolo 16, paragrafo 10, del medesimo regolamento. 2.   Lo strumento di verifica è progettato in modo da impedire qualsiasi accesso illecito. A tal fine lo strumento di verifica limita il numero di tentativi di accesso possibili con lo stesso numero di documento di viaggio o lo stesso codice univoco. Nello strumento sono integrate protezioni contro le manovre non riconducibili a un essere umano. 3.   Lo strumento di verifica chiude la sessione per scadenza del tempo massimo dopo alcuni minuti di inattività. 4.   Agli ulteriori elementi della riservatezza, integrità e disponibilità dei dati trattati si applicano le specifiche tecniche di cui all'articolo 73, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1240.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_del:2019:970:oj#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo