Art. 6
Specificità di sicurezza
In vigore dal 22 feb 2019
Specificità di sicurezza
1. Lo strumento di verifica è progettato e implementato per assicurare la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati trattati e garantire la non disconoscibilità delle operazioni. L'attuazione tecnica e organizzativa dello strumento è conforme ai requisiti del piano di sicurezza dell'ETIAS di cui all'articolo 59, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1240 e alle norme sulla protezione e la sicurezza dei dati applicabili al sito web pubblico e all'applicazione per dispositivi mobili di cui all'articolo 16, paragrafo 10, del medesimo regolamento.
2. Lo strumento di verifica è progettato in modo da impedire qualsiasi accesso illecito. A tal fine lo strumento di verifica limita il numero di tentativi di accesso possibili con lo stesso numero di documento di viaggio o lo stesso codice univoco. Nello strumento sono integrate protezioni contro le manovre non riconducibili a un essere umano.
3. Lo strumento di verifica chiude la sessione per scadenza del tempo massimo dopo alcuni minuti di inattività.
4. Agli ulteriori elementi della riservatezza, integrità e disponibilità dei dati trattati si applicano le specifiche tecniche di cui all'articolo 73, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1240.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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