Art. 4

Obblighi di estrazione dei dati

In vigore dal 22 feb 2019
Obblighi di estrazione dei dati 1.   Lo strumento di verifica fa uso di una banca dati distinta a sola lettura aggiornata nell'arco di pochi minuti mediante estrazione a senso unico del sottoinsieme minimo di dati conservati nell'ETIAS necessario per l'attuazione degli . 2.   eu-LISA è responsabile della sicurezza dello strumento di verifica, della sicurezza dei dati personali in esso contenuti e del processo per l'estrazione dei dati personali nella banca dati distinta a sola lettura.
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Obblighi di estrazione dei dati (Art. 4 Decisione (UE) 2019/970) — Testo vigente | Portale Normativo