Art. 1
Il consigliere-auditore
In vigore dal 21 feb 2019
Il consigliere-auditore
È istituita la funzione specifica di consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.
Il consigliere-auditore ha il compito di tutelare l'esercizio effettivo dei diritti procedurali delle parti interessate previsti dai regolamenti seguenti («i regolamenti di base») e di garantire che i procedimenti in materia commerciale siano trattati in modo imparziale, equo ed entro un termine ragionevole:
a)
regolamento (UE) 2016/1036, in particolare l', paragrafi 10 e 11, l', paragrafi da 5 a 8, l', paragrafi 3, 4 e 9, e gli articoli da 18 a 21;
b)
regolamento (UE) 2016/1037, in particolare l', paragrafi 12 e 13, l', paragrafi da 5 a 8 e paragrafo 10, l', paragrafi 3, 4 e 9, e gli articoli da 28 a 31;
c)
regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), in particolare gli ;
d)
regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), in particolare gli ;
e)
regolamento (UE) 2015/1843 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), in particolare gli ;
f)
regolamento (UE) 2016/1035 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), in particolare l', paragrafi 12 e 13, l', paragrafi da 5 a 8, e gli ;
g)
regolamento (CE) n. 868/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (10), in particolare gli ;
h)
regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (11), in particolare l'articolo 24, regolamento delegato (UE) n. 155/2013 della Commissione (12), in particolare l', e regolamento delegato (UE) n. 1083/2013 della Commissione (13), in particolare l';
i)
regolamento (UE) 2015/476 del Parlamento europeo e del Consiglio (14), in particolare l', paragrafo 2, e l', paragrafo 2.
Storico versioni
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