Art. 13

Riservatezza

In vigore dal 21 feb 2019
Riservatezza 1.   Il consigliere-auditore è tenuto all'osservanza delle norme generali in materia di riservatezza delle informazioni fornite dalle parti interessate nel corso dei procedimenti amministrativi dinanzi alla Commissione. 2.   Il consigliere-auditore esamina le richieste delle parti interessate o dei servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta attinenti alla riservatezza di un documento in possesso dei servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. Il consigliere-auditore decide in merito a tali richieste tenendo conto sia dei diritti di difesa delle parti interessate sia delle norme in materia di riservatezza.
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Riservatezza (Art. 13 Decisione (UE) 2019/339) — Testo vigente | Portale Normativo