Art. 14

Riassunti non riservati di informazioni riservate

In vigore dal 21 feb 2019
Riassunti non riservati di informazioni riservate 1.   Una parte interessata può chiedere al consigliere-auditore di riesaminare la valutazione, compiuta dai servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta, volta a stabilire se un riassunto non riservato di informazioni riservate presentato nel corso di un'inchiesta sia sufficientemente dettagliato da consentire una ragionevole comprensione della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. 2.   Se i servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta hanno intenzione di non tener conto di un documento o di informazioni per i quali una parte interessata abbia rifiutato di fornire un riassunto non riservato significativo, tale parte può chiedere al consigliere-auditore di pronunciarsi al riguardo. 3.   Il consigliere-auditore esamina le richieste. Se il riassunto non riservato non è sufficientemente dettagliato, il consigliere-auditore dà alla parte interessata che lo ha presentato la possibilità di presentare osservazioni e di migliorare il riassunto entro un termine ragionevole. 4.   Se la parte interessata che ha comunicato informazioni riservate presenta un riassunto insufficiente, avanza giustificazioni inaccettabili o non reagisce, il consigliere-auditore decide se tenere o no conto delle informazioni riservate per le quali non è stato presentato un riassunto non riservato significativo in conformità alle disposizioni pertinenti dei regolamenti di base.
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Riassunti non riservati di informazioni riservate (Art. 14 Decisione (UE) 2019/339) — Testo vigente | Portale Normativo