Art. 5

Intervento del consigliere-auditore

In vigore dal 21 feb 2019
Intervento del consigliere-auditore 1.   Le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale. Le richieste sono presentate in tempo utile, tenendo conto dei vincoli temporali del procedimento. Le parti interessate chiedono l'intervento del consigliere auditore il prima possibile dopo il verificarsi dell'evento che giustifichi tale intervento. 2.   Il consigliere-auditore può anche agire su richiesta del membro della Commissione responsabile per la politica commerciale, del direttore generale, del direttore responsabile di un procedimento in materia commerciale o del suo delegato, oppure di un direttore di un altro servizio consultato su un procedimento in materia commerciale. 3.   Le richieste di intervento del consigliere-auditore sono formulate per iscritto e riportano le questioni da sottoporre all'attenzione del consigliere-auditore, compresa una spiegazione di come i diritti di difesa del richiedente risultino pregiudicati. 4.   Gli atti giuridici definitivi e le proposte della Commissione sono accompagnati da una nota del consigliere-auditore che indica se il consigliere-auditore è intervento nel procedimento in questione e la natura dell'eventuale intervento. 5.   Il consigliere-auditore riceve una copia delle consultazioni avviate dai servizi della Commissione competenti a norma dell'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento interno della Commissione.
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Intervento del consigliere-auditore (Art. 5 Decisione (UE) 2019/339) — Testo vigente | Portale Normativo